Prevengono il cancro, fanno dimagrire, sostituiscono i pasti, curano malattie, sostituiscono i farmaci: questo è quello che degli integratori alimentari NON può essere detto, mai.

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Sono alcune più comuni “fake” che circolano intorno alle proprietà e alle finalità d’uso degli integratori alimentari e sulle sostanze che li compongono, a volte riprese con enfasi dai mass media. Una situazione che mette in pericolo la credibilità di un’industria seria che fonda il suo valore sulla qualità dei processi produttivi e la solidità del razionale dei prodotti, a garanzia del consumatore.

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Per superare tali difficoltà e orientare le aziende sulla corretta comunicazione, sia al consumatore che agli operatori sanitari, FederSalus ha prodotto delle Linee Guida in materia di regolamentazione della comunicazione commerciale e di aggiornamento scientifico relativa agli integratori alimentari. Un’esigenza che l’Associazione più rappresentativa del settore ha sentito crescere sempre di più nel corso degli anni e che ha concretizzato attraverso la costituzione di un Gruppo di Studio dedicato e un’azione di indirizzo alle aziende per garantire il consumatore che deve sempre diffidare di promesse miracolose e false speranze trasmesse sui prodotti.

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Si tratta di un documento molto atteso dalle aziende del settore che finalmente mette ordine in un contesto regolatorio non semplice da interpretare e in cui il rischio di errore non è così improbabile dal momento che non esiste una normativa unica e specifica per la comunicazione commerciale degli integratori alimentari, ma è necessario riferirsi a diversi provvedimenti, sia comunitari, sia nazionali.

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Le Linee Guida, di facile consultazione, si suddividono in 5 sezioni: Principi Generali, Comunicazione Commerciale al consumatore; Comunicazione Commerciale agli Operatori sanitari; Siti web, comunicazione digitale e comunicati stampa; Segnalazioni a FederSalus.

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Attribuire ai prodotti proprietà o caratteristiche che non possiedono, proprietà terapeutiche o proprie di prevenzione e cura delle malattie rientra tra ciò che degli integratori non si deve dire come espresso, tra l’altro, nei Principi Generali delle Linee Guida. La comunicazione commerciale al consumatore deve conformarsi a quanto specificamente indicato nelle indicazioni nutrizionali e sulla salute espresse nel Regolamento 1924/06 e approvate dalla Commissione Europea e alle Linee Guida del Ministero della salute riferite alle sostanze vegetali e alle altre sostanze ammesse negli integratori alimentari. Nella comunicazione commerciale di un integratore non può mai mancare una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per quanto riguarda la comunicazione commerciale agli operatori sanitari le aziende, attraverso gli informatori scientifici, “sono responsabili delle attività di informazione scientifica e/o promozionale svolte in relazione ai prodotti”. Gli informatori devono essere adeguatamente formati in materia scientifica relativa alle funzioni, al consiglio ed alle eventuali avvertenze sul corretto utilizzo dei prodotti. In ogni caso il materiale di aggiornamento scientifico deve essere predisposto sulla base di evidenze e dati documentati e documentabili ed è privo di riferimenti al prodotto e all’azienda.

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FederSalus si impegna direttamente, attraverso un Comitato appositamente costituito, a valutare i casi segnalati e, se necessario, a segnalarli alle Autorità di competenza, Autorità garante della Concorrenza e del Mercato e/o Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, cui l’Associazione aderisce.

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DEFINIZIONI

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Prodotti

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Gli integratori alimentari come definiti dalla Direttiva 2002/46 recepita in Italia dal Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 169.

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Operatori Sanitari

n

I medici, i farmacisti, e altri soggetti qualificati che intervengono, per gli ambiti di competenza, nel consiglio e/o dispensazione dei Prodotti ai consumatori.

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Si ricorda in ogni caso che altri e diversi operatori possono legittimamente provvedere alla fornitura di integratori alimentari al consumatore finale (es. erboristi o altri operatori commerciali)

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Consumatore

n

Qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, industriale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

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Comunicazione

n

Per comunicazione si intende qualunque forma di espressione scritta, verbale, grafica, cromatica o comunque rivolta al Consumatore e/o ad un Operatore Sanitario, nell’ambito del territorio Italiano. Si intende inclusa la comunicazione apposta sulle confezioni, sui fogli illustrativi e su tutto il materiale di presentazione, in qualunque forma e con qualunque mezzo venga divulgato.

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Comunicazione Commerciale

n

Qualsiasi comunicazione, sia essa ai Consumatori o agli Operatori Sanitari destinata, in modo diretto od indiretto, a promuovere i Prodotti o l’ immagine di un’impresa, ivi incluse, etichetta e confezionamento, le comunicazioni che utilizzano grafica o format particolari, ovvero volte a riorganizzare pubblicazioni scientifiche, clinical review, ovvero comunicazioni intese a enfatizzare determinati contenuti, la forma o l’aspetto conferito ai Prodotti o alla loro confezione, il materiale utilizzato per il loro confezionamento, il modo in cui i Prodotti sono disposti sui banchi di vendita e l’ambiente nei quali gli stessi sono esposti.

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Comunicazione di aggiornamento scientifico

n

Qualsiasi informazione elaborata in maniera indipendente e non oggetto di rielaborazione, informazioni oggettive sugli sviluppi della scienza che non contengano alcun riferimento ai Prodotti, informazioni volte a rispondere a quesiti specifici e sollecitati da parte degli Operatori Sanitari, informazioni generali sulla salute e benessere fisico ovvero malattie che non contengano alcun riferimento, nemmeno indiretto ai Prodotti, orientamenti e consigli dietetici espressi da autorità o organi della sanità pubblica, informazioni riportate nella stampa e pubblicazioni scientifiche.

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Pratica commerciale

n

Qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione dei Prodotti, posta in essere, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un Prodotto ai Consumatori.

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Indicazione

n

Qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria in base alla legislazione nazionale e comunitaria, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un Prodotto abbia particolari caratteristiche.

n

Indicazioni Nutrizionali

n

Qualunque Indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all’energia (valore calorico) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o, iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene.

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Indicazioni sulla Salute (health claims)

n

Qualunque Indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di integratori, o uno dei suoi componenti e la salute.

n

Si intendono tali anche le indicazioni sugli effetti fisiologici indicate dalle Linee guida del Ministero della Salute sugli estratti vegetali, i prebiotici, i probiotici e le altre sostanze ammesse negli integratori alimentari.

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Claims sulla riduzione di un fattore di rischio e sullo sviluppo e la salute dei bambini

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Indicazioni sulla Salute che affermano, suggeriscono o sottintendono che il consumo di una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana o si riferiscono alla salute ed allo sviluppo dei bambini.

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Informatore scientifico

n

Per “informatore scientifico” si intende colui che riceve da un’impresa l’incarico di illustrare i Prodotti e le loro caratteristiche scientifiche e per la loro valenza nutrizionale, salutistica e/o fisiologica.

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Agente/Rappresentante di commercio

n

Colui che è incaricato stabilmente da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona

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PRINCIPI GENERALI

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La Comunicazione Commerciale è parte della più ampia pratica commerciale relativa ai Prodotti. Essa deve essere conforme alla Normativa applicabile e deve essere ispirata a criteri di onestà, trasparenza e fondatezza scientifica.

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Le Comunicazioni Commerciali non devono in nessun caso:

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n

Si ricorda che in mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica o da parte di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali.

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LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE AL CONSUMATORE

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La Comunicazione Commerciale al Consumatore deve rispettare i Principi Generali, nonché conformarsi a quanto qui specificamente indicato.

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Le indicazioni nutrizionali e sulla salute (health claims)

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Le indicazioni Nutrizionali e le Indicazioni sulla Salute (health claims) devono essere conformi al Regolamento (CE) 1924/06.

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Nelle Comunicazioni Commerciali possono essere riportate le Indicazioni Nutrizionali di cui al suddetto Regolamento, nonché le Indicazioni sulla Salute approvate dalla Commissione Europea, quelle la cui valutazione sia ancora pendente da parte di EFSA sotto la responsabilità delle aziende e sulla base di appropriate evidenze scientifiche. Possono essere altresì riportate le indicazioni conformi alle Linee Guida del Ministero della Salute riferite alle sostanze vegetali, alle altre sostanze ammesse negli integratori alimentari. Per i probiotici e prebiotici è ammessa esclusivamente l’indicazione di cui alla relativa Linea Guida del Ministero della Salute.

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Le Indicazioni sulla Salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

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a. Una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano

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b. La quantità dell’integratore e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato

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c. Se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare i Prodotti

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d. Un’appropriata avvertenza per i Prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

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Le Comunicazioni Commerciali devono essere organizzate in modo che gli effetti salutistici siano chiaramente riferiti alla sostanza o alle sostanze e non invece attribuiti al Prodotto nel suo complesso.

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I claims utilizzati devono essere conformi agli atti di indirizzo comunitari (General Principles on flexibility of wording for health – December 2012) e nazionali (Proposte di flessibilità al Regolamento 432/2012 Criteri di massima – Ministero della Salute 2013).

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Le comunicazioni Commerciali, in ogni caso, non possono citare o comunque fare riferimento a parti dell’opinion scientifica di EFSA, né alla procedura di notifica al Ministero della Salute.

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E’ facoltà dell’impresa interessata citare in etichetta gli estremi dell’inclusione dell’integratore nel Registro del Ministero della Salute.

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Utilizzo di marchi commerciali

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I marchi commerciali (così come le denominazioni commerciali o di fantasia) riportate nelle Comunicazioni Commerciali che possono essere interpretati come Indicazione Nutrizionale o sulla Salute, possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui sopra e soltanto in presenza di relativa Indicazione Nutrizionale o sulla Salute.

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Si ricorda che i prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al Regolamento 1924/06 possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo si applicheranno le disposizioni del citato Regolamento.

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LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE AGLI OPERATORI SANITARI

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La Comunicazione Commerciale agli Operatori Sanitari deve rispettare i Principi Generali. Le aziende sono responsabili delle attività di informazione scientifica e/o promozionale svolte in relazione ai Prodotti, anche nell’ipotesi in cui si avvalgano di soggetti terzi.

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I contenuti della Comunicazione Commerciale devono essere sempre documentati e documentabili quando proposti dagli Informatori scientifici, dagli Agenti di commercio o da altri professionisti comunque coinvolti nella promozione del Prodotto.

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Gli Informatori scientifici (“IS”)

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Gli informatori scientifici demandati alla Comunicazione Commerciale dei Prodotti non sono soggetti ai requisiti previsti per gli informatori scientifici del farmaco (ISF), ove la loro attività sia limitata ai Prodotti. Gli IS devono essere adeguatamente formati in materia scientifica relativa alle funzioni, al consiglio ed alle eventuali avvertenze sul corretto utilizzo dei Prodotti da personale qualificato indicato dall’azienda, la quale predispone ed è responsabile delle Comunicazioni Commerciali.

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Gli IS devono presentarsi agli Operatori Sanitari identificandosi nella propria qualifica e funzione.

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L’ aggiornamento scientifico

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Il materiale di aggiornamento scientifico destinato agli Operatori Sanitari consiste nell’informazione oggettiva ai professionisti della salute sui nuovi sviluppi scientifici che implicano l’utilizzo di una terminologia tecnica o scientifica, nella situazione in cui la comunicazione presenta un carattere non commerciale e risponde alle seguenti caratteristiche:

n

    n

  1. È predisposta sulla base di evidenze scientifiche e dati scientifici documentati e documentabili
  2. n

  3. È priva di riferimenti e rinvii al Prodotto redatti dall’azienda
  4. n

n

Le citazioni scientifiche devono essere complete e non fuorvianti, nonché riflettere il significato che l’Autore intendeva attribuire alle stesse.

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I testi, le tabelle ed illustrazioni tratte da riviste scientifiche e mediche devono essere riprodotte fedelmente con indicazione esatta delle fonti da cui sono tratte.

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Congressi e convegni scientifici

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La sponsorizzazione diretta od indiretta di congressi e convegni scientifici e riunioni destinate ad Operatori Sanitari, di livello internazionale, nazionale o regionale, siano essi svolti in Italia od all’estero non è soggetta a comunicazione e/o autorizzazione salvo che si tratti di congressi o riunioni su tematiche anche attinenti all’impiego di medicinali prodotti o commercializzati dall’azienda (124 del D.lgs. n. 219/2006).

n

Tali manifestazioni dovrebbero essere indirizzate allo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Il materiale predisposto dall’azienda dovrà essere conforme a quanto previsto nelle presenti Linee Guida.

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Campioni gratuiti

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Si raccomanda di adeguare a queste Linee guida la comunicazione al consumatore finale relativa ai campioni gratuiti non destinati alla vendita.

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I SITI WEB, COMUNICAZIONE DIGITALE E COMUNICATI STAMPA

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Siti web aziendali e digital channels

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Ogni sito internet che venga predisposto da un’azienda italiana o operante in Italia e che sia diretto al pubblico ed agli operatori italiani, deve rispondere alla normativa applicabile (ed alle presenti Linee Guida).

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In ogni caso, è opportuno che le Comunicazioni destinate agli operatori sanitari siano fruibili in un’area riservata accessibile previa registrazione.

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La responsabilità della comunicazione illegittima proposta dal titolare del dominio web è a questo esclusivamente ascrivibile se diverso dall’azienda titolare del Prodotto.

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Link verso altri siti sono accettabili purché tali link non determinino indiretta comunicazione commerciale relativa al Prodotto in contrasto con la Normativa applicabile e le presenti Linee Guida.

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I principi di cui sopra devono osservarsi anche con riferimento alle Comunicazioni agli Operatori Sanitari sui canali social.

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Si ricorda inoltre che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale affinché l’intento commerciale di una comunicazione sia immediatamente percepito dal consumatore.

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Sussiste pertanto un divieto di pubblicità occulta che deve essere applicato anche con riferimento alle comunicazioni diffuse tramite i social network o attraverso influencer, blogger, etc. Si richiama a proposito la necessità di rendere chiaramente riconoscibile la finalità promozionale, ove sussistente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di avvertenze quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

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Comunicati alla Stampa

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La redazione e la stesura dei comunicati stampa (CS) relativi alle caratteristiche nutrizionali ed alle funzioni salutiste del Prodotto devono essere conformi al vigente quadro normativo ed alla presente Linea Guida. Si ricorda che, in base ai principi generali di legge, la responsabilità delle affermazioni riportate sulla stampa sono in carico al giornalista che firma l’articolo ed alla testata che lo pubblica, ove a tali affermazioni non abbia in alcun modo contribuito l’azienda.

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INDICE DELLE NORME

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Qualsiasi normativa nazionale ed europea in materia di comunicazione commerciale dei Prodotti, tra cui:

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